Sentenza 193/2013 (ECLI:IT:COST:2013:193)
Massima numero 37231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 17/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Animali - Norme della Regione Veneto - Disciplina dell'attività di movimento dei giovani cani - Ammissibilità del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Contrasto con la normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Animali - Norme della Regione Veneto - Disciplina dell'attività di movimento dei giovani cani - Ammissibilità del sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio - Contrasto con la normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui, rinviando all'art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, consente che si possa procedere all'identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio. La disposizione censurata contrasta con quanto previsto dalla normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip, violando, pertanto, l'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, nella parte in cui, rinviando all'art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, consente che si possa procedere all'identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio. La disposizione censurata contrasta con quanto previsto dalla normativa europea che consente il solo sistema di identificazione elettronico cosiddetto microchip, violando, pertanto, l'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
10/08/2012
n. 31
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
Regolamento CE 26/05/2003
n. 998
art. 4
co. 1