Ordinanza 195/2013 (ECLI:IT:COST:2013:195)
Massima numero 37233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 17/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza - Accesso al ruolo degli "ispettori", grado di maresciallo - Copertura di un terzo dei posti mediante concorso interno riservato - Previsione che possano partecipare al concorso interno anche "appuntati e finanzieri", collocati in un ruolo non immediatamente sottostante a quello degli "ispettori" - Asserito contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega legislativa - Oscurità del petitum e carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza - Accesso al ruolo degli "ispettori", grado di maresciallo - Copertura di un terzo dei posti mediante concorso interno riservato - Previsione che possano partecipare al concorso interno anche "appuntati e finanzieri", collocati in un ruolo non immediatamente sottostante a quello degli "ispettori" - Asserito contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega legislativa - Oscurità del petitum e carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost., in quanto prevede che un terzo dei posti del concorso interno al ruolo degli ispettori, grado di maresciallo, del Corpo della Guardia di finanza sia riservato ad appuntati e finanzieri, personale appartenente ad un ruolo non immediatamente sottostante a quello degli ispettori. A prescindere dai limiti che l'intervento della Corte incontra nella discrezionalità politica del legislatore, il petitum resta oscuro e la motivazione in ordine alla rilevanza è carente poiché il giudice rimettente si limita a riferire qual è la collocazione in graduatoria dei ricorrenti, ma omette di spiegare in che modo la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata porterebbe, attraverso la redistribuzione dei posti messi a concorso, a soddisfare la pretesa avanzata nel ricorso principale.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost., in quanto prevede che un terzo dei posti del concorso interno al ruolo degli ispettori, grado di maresciallo, del Corpo della Guardia di finanza sia riservato ad appuntati e finanzieri, personale appartenente ad un ruolo non immediatamente sottostante a quello degli ispettori. A prescindere dai limiti che l'intervento della Corte incontra nella discrezionalità politica del legislatore, il petitum resta oscuro e la motivazione in ordine alla rilevanza è carente poiché il giudice rimettente si limita a riferire qual è la collocazione in graduatoria dei ricorrenti, ma omette di spiegare in che modo la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata porterebbe, attraverso la redistribuzione dei posti messi a concorso, a soddisfare la pretesa avanzata nel ricorso principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/1995
n. 199
art. 35
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte