Ordinanza 196/2013 (ECLI:IT:COST:2013:196)
Massima numero 37234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 17/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli - Requisito della cittadinanza italiana o comunitaria - Lamentata esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Questione prospettata in termini dubitativi e perplessi - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità "carta di soggiorno"). Il giudice a quo ha completamente omesso di fornire qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad enunciare esclusivamente il contenuto della domanda, senza alcun riferimento alle condizioni soggettive della richiedente, della quale si precisa soltanto essere «nata in Pakistan», senza ulteriori indicazioni sul relativo status e sull'eventuale possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio sollecitato. D'altra parte, accanto alla segnalata omissione, che impedisce qualsiasi valutazione intorno alla rilevanza della questione proposta e al relativo nesso di indispensabile pregiudizialità agli effetti della decisione sul ricorso, la questione medesima risulta proposta in termini dubitativi e perplessi, quasi per ottenere un avallo di tipo interpretativo in termini di possibile disapplicazione della norma censurata, in quanto contrastante con normativa comunitaria "autoapplicativa". Difatti, malgrado la diffusa digressione sui limiti della interpretazione conforme e sugli effetti delle direttive comunitarie, il giudice rimettente si è limitato a reputare attribuita «soltanto» al «giudice delle leggi» la potestà di «stabilire se le disposizioni in contestazione rispettino il requisito della proporzionalità necessità e adeguatezza in base a considerazioni oggettive, e se un criterio selettivo che richieda un collegamento con il territorio sia o meno conforme all'art. 3 Cost.», venendo meno alla necessità di un autonomo vaglio critico e di una conseguente motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione ai fini della definizione del proprio giudizio. In termini parimenti perplessi viene prospettato anche il profilo di doglianza relativo alla compatibilità della normativa censurata con le esigenze della «fiscalità generale», omettendosi di additare la sussistenza di un vulnus, concreto ed attuale, rispetto al parametro costituzionale evocato, di cui, pure, si profila la (soltanto possibile) compromissione. Ciò risulta in modo palese dall'affermazione del remittente secondo cui «soltanto la Corte costituzionale, come in altre occasioni ha fatto, può stabilire il punto di bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale, ossia quello di cui all'art. 38 Cost. e quello della solidarietà sociale ex art. 3 Cost.», essendosi considerato ammissibile anche «un intervento legislativo che riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante».

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 65  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte