Misure di prevenzione - In genere - Misure di prevenzione personali applicate dal questore - Avviso orale c.d. rafforzato - Possibilità di imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (tra cui, secondo il diritto vivente, il telefono cellulare) - Sanzioni in caso di inosservanza - Denunciata violazione dei principi, costituzionali e convenzionali, di eguaglianza, tassatività in materia penale, nonché della segretezza della corrispondenza, del rispetto della vita privata e delle libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 156001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, nella parte in cui consentono, in base all’interpretazione resa dal diritto vivente, che l’avviso orale rafforzato del questore, allorché vieti il possesso e l’utilizzo di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, includa anche il telefono cellulare. La sentenza n. 2 del 2023, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 125/2020 - mass. 42579).