Ordinanza 199/2013 (ECLI:IT:COST:2013:199)
Massima numero 37237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 17/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disposizioni in materia di oneri da corrispondere per l'istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disposizioni in materia di oneri da corrispondere per l'istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, estingue il processo, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1, 5 e 6, 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. a), e), s), e terzo, Cost., deve essere dichiarato estinto per la rinuncia dell'Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Basilicata.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, estingue il processo, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1, 5 e 6, 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. a), e), s), e terzo, Cost., deve essere dichiarato estinto per la rinuncia dell'Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 10
co. 1
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 10
co. 5
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 10
co. 6
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 12
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23