Ordinanza 200/2013 (ECLI:IT:COST:2013:200)
Massima numero 37238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 17/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Puglia - Servizi pubblici locali - Istituzione dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsto svolgimento da parte dell'Autorità di attività di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza - Ricorso del Governo - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Enti locali - Norme della Regione Puglia - Servizi pubblici locali - Istituzione dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Previsto svolgimento da parte dell'Autorità di attività di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza - Ricorso del Governo - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, estingue il processo, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24 (che istituivano l'autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., deve essere dichiarato per la rinuncia del Governo, a seguito di modifiche satisfattive, e la conseguente accettazione della Regione Puglia.
- Si veda la precedente sentenza n. 272/2004.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
20/08/2012
n. 24
art. 4
co.
legge della Regione Puglia
20/08/2012
n. 24
art. 7
co.
legge della Regione Puglia
20/08/2012
n. 24
art. 12
co.
legge della Regione Puglia
20/08/2012
n. 24
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23