Referendum - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, in materia di gestione dei rifiuti, approvata a seguito di referendum propositivo - Questione di legittimità costituzionale in via principale della suddetta legge promossa dal Governo con il ricorso n. 9/13 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato dei promotori del referendum propositivo contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione Valle d'Aosta - Denunciata vanificazione del risultato della consultazione popolare già avvenuta per mezzo di un controllo 'ex post' della legge referendaria - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, proporre il ricorso in via principale n. 9/13 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 e conseguentemente di annullare il medesimo atto - Difetto dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori della proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo e approvata con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"), nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione da parte di quest'ultimo della questione di legittimità costituzionale della suddetta legge regionale, per asserito improprio esercizio del potere conferitogli dall'art. 127, primo comma, Cost. e pretesa lesione delle attribuzioni statutarie del comitato promotore. Non sussiste il requisito soggettivo del conflitto in quanto i promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non sono equiparabili agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato, ma vanno assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati. Difetta, inoltre, anche il requisito oggettivo, perché la lesione lamentata dai ricorrenti, peraltro determinata dalla mera proposizione, da parte dello Stato, del ricorso nei confronti della legge, si è verificata in una fase successiva alla celebrazione del referendum ed alla conseguente promulgazione della legge, sicché non è configurabile una specifica prerogativa del comitato promotore costituzionalmente garantita nei confronti del Governo in relazione alla sua potestà di impugnazione delle leggi regionali.
- Sul requisito soggettivo, con riferimento ai promotori di referendum regionali, v. la citata sentenza n. 69/1978 e le citate ordinanze n. 479/2005 e n. 82/1978.
- Sul requisito oggettivo, in relazione a consultazioni referendarie di tipo abrogativo, v. la citata ordinanza n. 9/1997 e, in riferimento a referendum riguardanti il distacco dei Comuni da una Regione, v. da ultimo, le citate ordinanze n. 11/2011 e n. 264/2010.