Sentenza 202/2013 (ECLI:IT:COST:2013:202)
Massima numero 37241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37240


Titolo
Straniero - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario - Automatismo ostativo in ipotesi di condanna per determinati reati - Possibilità, in via di eccezione, di una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - Mancata estensione dell'eccezione anche a coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non abbiano attivato le relative procedure formali - Irragionevole disparità di trattamento - Compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori - Necessità di estendere la tutela rafforzata a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo - per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità attuale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Sicché la disposizione censurata, per le ipotesi previste, offre una tutela rafforzata, volta a porre al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione, attraverso l'imposizione dell'obbligo all'amministrazione della valutazione in concreto della situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Questa forma di tutela non si estende, però, nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Tale mancata estensione determina una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione dei parametri invocati, derivante, in particolare, dalla irragionevolezza e sproporzione del bilanciamento effettuato dal legislatore tra gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale che sono coinvolti nella situazione in oggetto. Questo tipo di bilanciamento perviene ad un risultato che si pone in contrasto non soltanto con i parametri costituzionali invocati, ma anche con l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia).

- Sul principio secondo cui la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di immigrazione deve realizzare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005.

- Sul principio secondo cui la Corte costituzionale non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che, in materia di immigrazione, incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri: sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010.

- Sul principio secondo cui, in materia di immigrazione, devono ritenersi arbitrari - e quindi costituzionalmente illegittimi - gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, se non rispondono a dati di esperienza realmente generalizzati: sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010.

- Sul principio secondo cui la Corte costituzionale ha il compito, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca: sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8