Disabile - Congedo per la cura e l'assistenza di persona in situazione di disabilità grave - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Mancata previsione che, in assenza di altri soggetti idonei, sia legittimato altro parente o affine convivente - Petitum volto ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti - Richiesta di intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, Cost., nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». Infatti, essa risulta diretta ad ottenere dalla Corte una pronuncia volta ad introdurre nella disposizione censurata una previsione di chiusura, di contenuto ampio e indeterminato, in quanto mirante ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti. È evidente che un simile intervento rientra nella competenza del legislatore, comportando una ampliamento della sfera di applicazione della norma - e, quindi, un'addizione - da effettuare in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata e, pertanto, sulla base di scelte discrezionali.
- Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali dirette a chiedere alla Corte un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata: ex plurimis, sentenze n. 301 e n. 134 del 2012, n. 16 del 2011, n. 271 del 2010, n. 251 del 2008 ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012