Disabile - Congedo per la cura e l'assistenza di persona in situazione di disabilità grave - Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio - Mancata inclusione del parente o dell'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dei soggetti individuati dalla disposizione impugnata - Violazione degli inderogabili doveri di solidarietà, del diritto alla salute, della tutela della famiglia, e del ruolo privilegiato della famiglia nell'attuazione di interessi generali legati all'assistenza e al benessere della persona - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Dalla ricostruzione della ratio legis dell'istituto del congedo straordinario, alla luce dei suoi presupposti, delle vicende normative e dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale - volti ad ampliare progressivamente la platea dei soggetti aventi diritto al beneficio - si desume che il testo attualmente in vigore della disposizione censurata, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, pur avendo recepito i suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia ha anche previsto un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile. Ma, la suindicata limitazione della sfera soggettiva dei possibili destinatari della provvidenza in oggetto può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap, perché totalmente inabili: sentenza n. 233 del 2005.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave: sentenza n. 158 del 2007.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave: sentenza n. 19 del 2009.
- Per l'affermazione del principio secondo cui la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» ed è anche più rispondente ai principi costituzionali in materia, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito: sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005.
- Sul ruolo essenziale della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile: ex plurimis sentenza n. 233 del 2005, che si richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003.