Sentenza 204/2013 (ECLI:IT:COST:2013:204)
Massima numero 37244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Dichiarazione della colpa aggravata dei convenuti per resistenza colposa in giudizio - Condanna al pagamento, a titolo di sanzione, di una somma equitativamente determinata - Beneficiario della somma nel caso in cui l'attore vittorioso sia stato ammesso al patrocinio gratuito - Mancata inclusione 'pro quota' dello Stato gravato del pagamento delle spese processuali - Censura di norma non applicabile nel giudizio a quo - Incompleta considerazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Dichiarazione della colpa aggravata dei convenuti per resistenza colposa in giudizio - Condanna al pagamento, a titolo di sanzione, di una somma equitativamente determinata - Beneficiario della somma nel caso in cui l'attore vittorioso sia stato ammesso al patrocinio gratuito - Mancata inclusione 'pro quota' dello Stato gravato del pagamento delle spese processuali - Censura di norma non applicabile nel giudizio a quo - Incompleta considerazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il giudice rimettente, infatti, ha compiuto una ricostruzione incompleta e imprecisa del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di rilevanza della questione.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il giudice rimettente, infatti, ha compiuto una ricostruzione incompleta e imprecisa del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 96
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 133
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6