Bilancio e contabilità pubblica - Risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione di parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative e che non ridondano su esse - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lett. g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ivi contemplati è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La Regione non ha motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, né ha indicato le attribuzioni considerate lese e le ragioni dell'asserita lesione; le censure su tali punti, infatti, sono formulate in termini del tutto generici e, peraltro, in forma interrogativa, che non esplicita le argomentazioni a sostegno delle doglianze mosse alla norma impugnata.
- Per il costante insegnamento secondo cui, «nei giudizi in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in riferimento a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Esse possono evocare altri parametri soltanto qualora la violazione di questi comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, sia possibile verificare la ridondanza delle asserite violazioni sul relativo riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione», v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 311/2012, 151/2012, 128/2011, 326/2010 e 40/2010.