Bilancio e contabilità pubblica - Risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di beni e patrimonio della Regione e degli enti locali - Asserita lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Insussistenza - Censura di disciplina finalizzata alla riduzione del debito pubblico, costituente principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lett. g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ivi contemplati è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Infatti, la disciplina censurata, finalizzata al conseguimento della riduzione del debito pubblico, costituisce espressione di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica, non introducendo disposizioni puntuali e di dettaglio. Inoltre, come previsto dal sesto e settimo periodo del comma 8-ter dell'art. 33 del d.l. n. 98 del 2011, la Regione ha facoltà di scegliere se procedere alla riduzione del debito tramite la valorizzazione e dismissione dei beni di cui trattasi; e la previsione del vincolo alla destinazione delle risorse, esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione.
- Sulla qualificazione delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008.
- Per la declaratoria di non fondatezza di una questione avente ad oggetto una previsione statale (art. 66, comma 9, del d.l. n. 1 del 2012) che impegna gli enti territoriali a destinare a riduzione del proprio debito le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, v. la citata sentenza n. 63/2013.