Intervento in giudizio - CODACONS e Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola - Atto di intervento tardivo - Inammissibilità.
È inammissibile, perché depositato fuori termine, l'atto di intervento spiegato dal Codacons e dall'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 e 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnati, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, infatti, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio e tale termine, per giurisprudenza costante, deve essere considerato perentorio.
- Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative v. le sentenze citate nell'ordinanza letta in udienza: nn. 81/2012, 257/2007 e 190/2006.