Istruzione - Cattedre e posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre - Copertura mediante conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo - Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnati, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, «nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Stante la generale preclusione, applicabile nel settore pubblico e specificamente ribadita per il settore scolastico, della possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la censura delle sole disposizioni sopra menzionate comporta un'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al giudice a quo.
- Sul divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, nel senso dell'insussistenza del contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 89/2003.