Istruzione - Conservatori di musica - Esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma, non fronteggiabili nell'ambito delle dotazioni organiche - Copertura mediante conferimento di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili -Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, «nella parte in cui consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili». Stante la generale preclusione, applicabile nel settore pubblico e specificamente ribadita per il settore scolastico, della possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la censura della sola disposizione sopra menzionata comporta un'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al giudice a quo.
- Sul divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, nel senso dell'insussistenza del contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 89/2003.