Istruzione - Cattedre e posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre - Copertura mediante conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo - Conseguente successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi - Contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo di tali tipi di contratto - Asserita violazione di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria - Esistenza di dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria e sulla compatibilità con essa della normativa nazionale - Necessità di risolvere la questione interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di costituzionalità - Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, delle seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE: a ) se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; b ) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno - Sospensione del giudizio sino alla definizione delle questioni pregiudiziali e conseguenti adempimenti.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione della copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti al 31 dicembre mediante il conferimento di supplenze annuali comporta una successione di contratti a tempo determinato svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi - è necessario chiedere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, l'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.1999/70/CE, evocata dai rimettenti come parametro interposto. In particolare, il dubbio circa la puntuale interpretazione della suddetta disposizione comunitaria e la conseguente compatibilità della censurata normativa nazionale riguarda i seguenti profili: a) se la clausola in esame debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della medesima clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno. Tali questioni pregiudiziali sono rilevanti nel giudizio costituzionale, poiché l'interpretazione richiesta alla Corte europea appare necessaria a definire l'esatto significato della normativa comunitaria al fine del successivo giudizio di legittimità da compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria. In conseguenza del rinvio pregiudiziale il giudizio di costituzionale deve essere sospeso.
- Sulla competenza della Corte a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, v. citate le sentenze n. 170/84, 284/2007, 28/2010, 227/2010 e 75/2012.