Processo costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Asserita violazione di obblighi derivanti da una normativa comunitaria, priva di effetto diretto - Diretta operatività dei parametri costituzionali - Esistenza di dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria e sulla compatibilità con essa della normativa nazionale, che si traduce in una questione di legittimità costituzionale rispetto ai parametri dell'art. 11 e dell'art. 117, primo comma, Cost., integrati e resi operativi dalla norma comunitaria pertinente - Necessità di risolvere la questione interpretativa pregiudiziale per la definizione del giudizio di costituzionalità - Riconoscimento alla Corte costituzionale della natura di "giurisdizione nazionale", ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche nei giudizi in via incidentale - Conseguente rinvio delle questioni di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
In caso di contrasto della legge interna con una norma comunitaria priva di efficacia diretta (contrasto eventualmente accertato mediante ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea) e nell'impossibilità di risolvere tale contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto ai parametri degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. integrati e resi concretamente operativi dalla pertinente norma comunitaria. Ove sussista un dubbio circa la puntuale interpretazione della disposizione comunitaria interposta e la conseguente compatibilità della censurata normativa nazionale, la Corte costituzionale, alla quale va riconosciuta la natura di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE anche nei giudizi in via incidentale, deve sottoporre questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte europea.
- V. citata ordinanza n. 103/2008.