Sentenza 209/2013 (ECLI:IT:COST:2013:209)
Massima numero 37253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37254


Titolo
Agricoltura - Commercio - Norme della Regione Basilicata - Sostegno al consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero - Previsione che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - Previsto obbligo per i comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - Prevista assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana "a chilometri zero" - Misure con effetti anticoncorrenziali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero), in quanto ledono la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza». Il comma 1 dell'art. 2 - nel prevedere che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - impone all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale (artt. 81 e seguenti del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163): criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera, risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione. Il comma 1 del successivo art. 3 - con l'imporre ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - determina effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana. Infatti, la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Infine, i commi 2 e 4 dell'art. 4 - nel prevedere l'assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana «a chilometri zero» - incidono su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie. Tale interferenza può essere composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che impone di ricondurre dette disposizioni alla materia, riservata alla legislazione dello Stato, della «tutela della concorrenza» (sono assorbite le ulteriori censure prospettate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  13/07/2012  n. 12  art. 2  co. 1

legge della Regione Basilicata  13/07/2012  n. 12  art. 3  co. 1

legge della Regione Basilicata  13/07/2012  n. 12  art. 4  co. 2

legge della Regione Basilicata  13/07/2012  n. 12  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte