Sentenza 210/2013 (ECLI:IT:COST:2013:210)
Massima numero 37255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37256  37257


Titolo
Reati e pene - Trattamento punitivo del condannato - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 e che sono stati giudicati nel vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto - Contrasto con il principio convenzionale della retroattività della legge penale meno severa - Situazione identica a quella che nel caso Scoppola contro Italia aveva formato oggetto della sentenza della Corte edu, Grande Camera, 17 settembre 2009, che ha reso applicabile il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto da tale decreto, ed ha permesso di sostituire la pena dell'ergastolo con la pena della reclusione di trent'anni - Necessità di estendere il principio convenzionale dichiarato dalla Grande Camera predetta - Sentenza che, pur non essendo qualificabile come "sentenza pilota", ne presenta i connotati sostanziali - Conseguente dovere dello Stato di conformarsi alle pronunce della Corte edu e di rimuovere gli impedimenti strutturali che, nella legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento dell'obiettivo - Mancanza di un intervento del legislatore - Legittimazione del giudice dell'esecuzione, in quanto abilitato a incidere sul titolo esecutivo, a sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla Corte edu - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 7 della CEDU, come riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - l'art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è caratterizzato da una successione di varie leggi, tra le quali, da ultimo, l'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, per effetto del quale il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l'ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell'ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo semplice. Pur non essendo la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia citata configurabile come "sentenza pilota", tuttavia è da ritenere che essa non consenta all'Italia di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola. Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, ma alla Corte costituzionale compete di rilevare che, nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato. In sostanza, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che, in base a questa disposizione, avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione. La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che «l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa». Tale principio si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato». Si tratta, nell'ambito dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione e che va applicato anche - come accade nella specie - da parte del giudice dell'esecuzione, legittimato a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, perché si tratta di questione riguardante una norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla Corte EDU, la cui applicazione è rimessa a tale giudice, in quanto abilitato a incidere sul titolo esecutivo in modo coerente con la suddetta esigenza.

- Sulla irrilevanza - ai fini dello scrutinio di costituzionalità - della qualificazione, da parte del legislatore, di una norma come interpretativa retroattiva e sui caratteri propri delle norme realmente interpretative: sentenze n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 311 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/11/2000  n. 341  art. 7  co. 1

legge  19/01/2001  n. 4  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7