Sentenza 13/2024 (ECLI:IT:COST:2024:13)
Massima numero 45959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/01/2024;  Decisione del  10/01/2024
Deposito del 09/02/2024; Pubblicazione in G. U. 14/02/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ragionevolezza (principio di) - In genere - Casi di lesione - Contraddittorietà tra la finalità perseguita e la disposizione che dovrebbe realizzarla (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione del codice ordin. militare che subordina il riconoscimento del beneficio stipendiale per infermità dipendente da causa di servizio al riconoscimento di tale dipendenza «in costanza di rapporto di impiego»). (Classif. 209001).

Testo

Il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata. (Precedente: S. 6/2019).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 che subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga «, in costanza di rapporto di impiego,». L’inciso contenuto nella disposizione del codice ordin. militare, censurata dal TAR Campania, è irragionevole rispetto alla ratio della norma, risultando, invece, sufficiente che in costanza di rapporto di impiego sorga l’infermità. L’ulteriore condizione, per cui anche il riconoscimento della dipendenza di quest’ultima da causa di servizio debba avvenire nel medesimo periodo, aggiunge, infatti, un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della compensazione dell’infermità; la stessa, peraltro, oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità, può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a chi ne abbia maturato i presupposti costituivi sulla base di un fattore – la durata del procedimento amministrativo – che sfugge alla sua sfera di controllo e non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso). (Precedente: S. 195/2022).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 1801  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte