Sentenza 210/2013 (ECLI:IT:COST:2013:210)
Massima numero 37256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999, successivamente sostituito dal decreto legge n. 341 del 2000 - Disciplina transitoria che consente all'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999, successivamente sostituito dal decreto legge n. 341 del 2000 - Disciplina transitoria che consente all'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4., impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/11/2000
n. 341
art. 8
co.
legge
19/01/2001
n. 4
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7