Reati e pene - Soggetti che hanno formulato la richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 e che sono stati giudicati nel vigore del decreto legge n. 341 del 2000, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto - Asserita violazione del canone di ragionevolezza e del principio di parità tra condannati che versano in identica posizione - Censura che non attiene alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte edu, solo caso che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4), impugnato in riferimento all'art. 3 Cost. Infatti, tale profilo di censura - diversamente da quello riferito all'art. 117, primo comma Cost., che è stato ritenuto fondato - non attiene alla necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU per l'applicazione di disposizioni di diritto penale sostanziale che sono più favorevoli all'imputato (nella specie: per conformarsi alla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), cioè alla sola evenienza che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, nella specie con possibile sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.