Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico - Esclusa partecipazione degli organi ministeriali - Possibilità per le amministrazioni locali di proporre "aggiustamenti" e "varianti", che la Regione approva, senza alcuna forma di condivisione con gli organi dello Stato - Contrasto con l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e con gli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in quanto stabilisce un iter procedimentale di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione che si rivela non conforme ai principi stabiliti dal legislatore statale. La censurata normativa disciplina due distinte ipotesi nelle quali le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali, rispettivamente, si limitano ad un mero recepimento del Piano Regionale Paesistico (PRP) ovvero si configurano come variante al predetto Piano. In entrambe le ipotesi è palesemente esclusa ogni forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, in evidente contrasto con la normativa statale interposta (art. 145, comma 5, del Codice) la quale, in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale evocata a parametro, specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al relativo procedimento. La circostanza che non risulti ancora adottato un PRP adeguato alle disposizioni del Codice finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridisciplinate, dalla legge regionale, le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione.
- Sulle prerogative dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, riconosciute da una costante giurisprudenza costituzionale, v., ex multis, la citata sentenza n. 235/2011.