Ricerca scientifica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) - Previsione che l'ORSA raccoglie dati e informazioni in un rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Motivazione generica, insufficiente, carente - Erronea individuazione del parametro competenziale, riferito alla tutela della salute anziché alla ricerca scientifica - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, lett. a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuisce all'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) il compito di raccogliere dati e informazioni in un Rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Quanto all'impugnata lett. a), essa, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura; quanto alle censure relative alle lett. b) e c), esse risultano del tutto generiche e insufficientemente argomentate. E' inoltre erronea l'individuazione, operata dal ricorso, della tutela della salute come titolo competenziale rilevante, poiché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia "ricerca scientifica".
- Circa l'inammissibilità di questione riferita a disposizione menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, ma non oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, v. la citata sentenza n. 22/2013.
- Circa la riconducibilità della protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali alla materia "ricerca scientifica", v. la citata sentenza n. 166/2004.