Ricerca scientifica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) - Attribuzione all'ORSA del compito di coordinare e programmare corsi di formazione professionale assieme all'Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa - Mancata quantificazione delle spese e omessa indicazione delle risorse cui attingere - Violazione dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, il quale prevede che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di sperimentazione, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) coordina e programma corsi di formazione assieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa. La norma impugnata - contraddicendo la previsione d'invarianza finanziaria posta dal successivo art. 4 che esclude nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni della medesima legge regionale - stabilisce che i costi dell'attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo all'ORSA e all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest'ultimo; tuttavia, le spese relative ai corsi da programmare non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura).
- Sui requisiti essenziali prescritti per tutte le leggi di spesa dalla giurisprudenza costituzionale, che esige l'indicazione della misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 214/2012.