Sentenza 213/2013 (ECLI:IT:COST:2013:213)
Massima numero 37261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 18/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza - Possibilità di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere - Mancata previsione - Presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario" - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Processo penale - Misure cautelari personali - Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza - Possibilità di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere - Mancata previsione - Presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario" - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Come già precisato in precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i valori costituzionali - nella specie il remittente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha censurato la suindicata disposizione, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - non è la presunzione in sé della adeguatezza della custodia carceraria, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tal verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010). Infatti, le considerazioni poste a base delle suddette decisioni valgono anche in rapporto al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (di cui all'art. 630 del codice penale), che, come esattamente precisa il remittente, non è assimilabile, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali la Corte - con l'ordinanza n. 450 del 1995 - ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Come già precisato in precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i valori costituzionali - nella specie il remittente Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha censurato la suindicata disposizione, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - non è la presunzione in sé della adeguatezza della custodia carceraria, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tal verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013, n. 110 del 2012, n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010). Infatti, le considerazioni poste a base delle suddette decisioni valgono anche in rapporto al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (di cui all'art. 630 del codice penale), che, come esattamente precisa il remittente, non è assimilabile, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali la Corte - con l'ordinanza n. 450 del 1995 - ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 3
decreto-legge
23/02/2009
n. 11
art. 2
co.
legge
23/04/2009
n. 38
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte