Istruzione - Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica - Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni - Riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche" - Disposizione che attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana - Insussistenza - Applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art 24- bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale di autonomia, 3 e 6 Cost., in quanto - stabilendo che, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera - ha un contenuto limitativo della precedente disciplina che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedeva l'assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Il legislatore statale ha determinato una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente regolamentazione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree in cui la specificità linguistica non è straniera; ciò determina un'ingiustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il richiamato parametro statutario. Tuttavia, la norma denunciata non è applicabile alla Regione ricorrente poiché è da ritenere operante la clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-bis del medesimo d.l., che ha la precisa funzione di renderne applicabili le disposizioni agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali e di escluderne l'applicazione ove, come nella specie, sussista un contrasto.
- Sulla funzione della clausola di salvaguardia posta dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 241/2012.