Procedimento civile - Calendario del processo - Previsione che il giudice "fissa" e non che "può fissare" il calendario del processo - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Prospettazione di argomenti e difficoltà di mero fatto che non incidono sulla ragionevolezza delle scelte del legislatore - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1-ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., «nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" il calendario del processo, così sancendone l'obbligatorietà in ogni caso». La norma censurata costituisce diretta emanazione dell'art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, sicché dalle suddette considerazioni si evince come sia da escludere che la norma censurata sia incorsa in tale vizio. Il rimettente, per sostenere il contrario, si affida ad una serie di argomenti e ad asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata, ma ricollegabili ad inconvenienti di mero fatto che non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità.
- Sul principio secondo cui va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 304 del 2011; con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v. sentenze n. 117 del 2012, n. 52 del 2010 e n. 237 del 2007.
- Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità v. sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 230 del 2010.