Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione in ordine ai motivi di censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, avente ad oggetto la disciplina delle spese processuali liquidate dal giudice, censurate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. Questioni identiche a quelle sollevate, infatti, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza n. 115 del 2013 per difetto di motivazione sulla rilevanza, «del tutto incomprensibilmente legata soltanto all'obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva», e perché, «in relazione ai numerosi parametri invocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata». Pertanto - stante l'assoluta identità di contenuto tra le ordinanze di rinvio oggetto della richiamata pronuncia e quelle odierne - le questioni riproposte vanno conseguentemente dichiarate manifestamente inammissibili per le stesse ragioni.