Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate rispettivamente non fondate e manifestamente infondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovata segnalazione dell'opportunità di un intervento del legislatore per rimediare a possibili incongruenze della disciplina. (Classif. 098001).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. Questioni identiche a quelle sollevate sono state dichiarate non fondate e poi manifestamente infondate dalla sentenza n. 216 del 2019 e dall’ordinanza n. 67 del 2020. Va peraltro ribadita l’opportunità che il legislatore intervenga a rimediare a possibili incongruenze della disciplina in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione, ma ai quali è riconosciuta la possibilità di accedere alle misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione, con il connesso rischio che la valutazione sulla concessione dei benefici intervenga dopo che la pena sia stata in tutto o in parte già scontata. (Precedenti: O. 67/2020 - mass. 42632; S. 216/2019 - mass. 41621).