Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di trattamenti economici (relativamente a tutte le disposizioni censurate nel ricorso) - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Asserita violazione del principio di equiordinazione fra Stato, Regioni ed enti locali - Asserita violazione del principio di osservanza delle disposizioni comunitarie - Indeterminatezza e genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di trattamenti economici (relativamente a tutte le disposizioni censurate nel ricorso) - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Asserita violazione del principio di equiordinazione fra Stato, Regioni ed enti locali - Asserita violazione del principio di osservanza delle disposizioni comunitarie - Indeterminatezza e genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e 114 e 117, primo comma, Cost., in materia di inquadramenti, assunzioni e trattamenti economici in favore di determinate categorie del personale regionale. Infatti, la palese indeterminatezza e genericità delle censure formulate da parte ricorrente non ne consente un esame nel merito.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e 114 e 117, primo comma, Cost., in materia di inquadramenti, assunzioni e trattamenti economici in favore di determinate categorie del personale regionale. Infatti, la palese indeterminatezza e genericità delle censure formulate da parte ricorrente non ne consente un esame nel merito.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 9
co. 53
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 9
co. 54
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 9
co. 55
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 11
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 12
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 13
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 14
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 15
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 19
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 30
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 31
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte