Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di posizione economica superiore ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010 - Disposizioni sulla copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di posizione economica superiore ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010 - Disposizioni sulla copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dei commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - i quali prevedono l'attribuzione di una posizione economica superiore ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010. Infatti, le censurate disposizioni sono state abrogate dall'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2013 e non risulta che nel breve periodo di vigenza esse abbiano avuto applicazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dei commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - i quali prevedono l'attribuzione di una posizione economica superiore ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010. Infatti, le censurate disposizioni sono state abrogate dall'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2013 e non risulta che nel breve periodo di vigenza esse abbiano avuto applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 11
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 12
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 13
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte