Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione all'assunzione di personale della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009 - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione all'assunzione di personale della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009 - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 30 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto autorizza la Regione ad assumere personale della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009. Successivamente alla proposizione del ricorso, la censurata disposizione è stata abrogata dall'art. 12, comma 15, lett. b), della legge regionale n. 27 del 2012 e non risulta che essa sia stata applicata durante la sua vigenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 30 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto autorizza la Regione ad assumere personale della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009. Successivamente alla proposizione del ricorso, la censurata disposizione è stata abrogata dall'art. 12, comma 15, lett. b), della legge regionale n. 27 del 2012 e non risulta che essa sia stata applicata durante la sua vigenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 30
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte