Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale assegnato agli uffici unici - Attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale assegnato agli uffici unici - Attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, al personale regionale assegnato agli uffici unici. Infatti, la disposizione regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, invade la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, al personale regionale assegnato agli uffici unici. Infatti, la disposizione regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, invade la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).
- Sulla riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile della disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva, v. le citate sentenze nn. 36/2013, 290/ 2012 e 77/2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 15
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte