Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37266  37267  37268  37269  37270  37272


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di un incentivo in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato di svolgere attività di natura estimativa - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 19, lett. b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Infatti, la disposizione in esame interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi , invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  25/07/2012  n. 14  art. 12  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte