Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di un incentivo in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato di svolgere attività di natura estimativa - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di un incentivo in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato di svolgere attività di natura estimativa - Contrasto con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 19, lett. b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Infatti, la disposizione in esame interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi , invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 19, lett. b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Infatti, la disposizione in esame interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi , invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
25/07/2012
n. 14
art. 12
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte