Sentenza 218/2013 (ECLI:IT:COST:2013:218)
Massima numero 37272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37266  37267  37268  37269  37270  37271


Titolo
Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consigliere regionale di parità - Attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di una indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono della indennità di carica spettante ai consiglieri regionali - Contrasto con la normativa statale secondo cui, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, e non possono essere aumentate sino al 31 dicembre 2013 - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione al Consigliere regionale di parità, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un'indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. La norma in esame si pone in evidente contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che dispone la riduzione automatica sino al 31 dicembre 2013 delle utilità, comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni; e, pertanto, trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, che sono opponibili anche alle Regioni ad autonomia differenziata (Restano assorbiti i restanti profili di censura).

- Nel senso che l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 211/2012.

- Sull'opponibilità anche alle Regioni ad autonomia differenziata dei limiti fissati in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex multis, le citate sentenze nn. 60/2013 e 3/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  25/07/2012  n. 14  art. 12  co. 31

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 6    co. 3  

legge  30/07/2012  n. 122  art.