Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Intervento della Regione Molise nel ricorso della Regione Emilia-Romagna - Regola secondo cui nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione - Atto di intervento tardivo - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale di talune disposizioni d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento a plurimi parametri, è inammissibile l'intervento spiegato dalla Regione Molise, infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione; peraltro, nella specie, l'atto di intervento è stato depositato dopo la scadenza del termine per intervenire in giudizio stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 121 del 2010 e n. 172 del 1994.