Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37307  37308  37309  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano - Ius superveniens che modifica profondamente il testo normativo originario, medio tempore non applicato - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promosso dalle Regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede un potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti preliminare al controllo della Corte dei conti. L'impugnata disposizione ha subito profonde modifiche introdotte dal d.l. n. 174 del 2012 ed è stato reso espressamente applicabile alle Regioni e alle Province autonome, mentre in origine non lo era. Per tale ragione, non possono venire trasferiti, sul nuovo testo dell'art. 5 e su di essi è intervenuta cessazione della materia del contendere, non risultando avere avuto applicazione l'originario testo normativo.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 297, 193 del 2012 e n. 30 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 5  co. 

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art.   co. 

decreto-legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte