Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo periodo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - che determina le modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. L'art. 13 esclude la diretta applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2011 alle ricorrenti regioni e province ad autonomia speciale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2