Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2, 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le censurate disposizioni non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.