Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione, laddove permanga l'interesse a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato. (Classif. 111014).
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti è diretto a definire l’ambito delle sfere di attribuzione dei soggetti confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine, al punto che sussiste comunque – anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato – un interesse all’accertamento, il quale trae origine dall’esigenza di porre fine, secondo quanto disposto dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. Il mero annullamento, con efficacia ex tunc, dell’atto impugnato, pertanto, non è di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, laddove persista l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’appartenenza del potere contestato e, dunque, resti inalterato l’oggetto del contendere che permea di sé l’intero ricorso, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere. (Precedenti: S. 184/2022 - mass. 45030; S. 260/2016 - mass. 39269; S. 183/2017 - mass. 41827).