Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, impugnati dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, impugnati dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 76 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega, dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 1
co.
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 1
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 3
co.
decreto legislativo
15/11/2011
n. 195
art. 1
co. 3
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 7
co.
legge
24/12/2012
n. 228
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte