Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui essa non è stata raggiunta - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 7, e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), impugnati dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 76 e 114 della Costituzione, in quanto la relazione approvata dal Consiglio dei ministri, conformemente a quanto richiesto dalla legge delega (art. 2, l. n. 42 del 2009), dà conto dell'impossibilità di raggiungere l'intesa, a causa delle «forti perplessità sulla costituzionalità del provvedimento» manifestate da Regioni ed enti locali; sicché è da escludere che il legislatore delegato abbia trasgredito all'obbligo, impostogli dalla legge delega, di collaborare lealmente con il sistema regionale e delle autonomie locali, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: l'obbligo di cooperare non significa affatto obbligo di astenersi dal provvedere, quando la cooperazione non ha più margini di successo sul nucleo fondante ed essenziale del provvedimento in questione, affidato alla competenza del legislatore delegato.