Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. impugnato - Sopravvivenza di disposizioni prive di autonomia e significato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. impugnato - Sopravvivenza di disposizioni prive di autonomia e significato - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012). Tali commi - che stabiliscono che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l'indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma - sono del tutto privi di autonomia e significato una volta caduta la disposizione che prevede l'obbligo per le regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute.
E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012). Tali commi - che stabiliscono che la relazione di fine legislatura sia trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che, in caso di inadempienze, venga ridotta l'indennità del Presidente della Giunta e delle persone preposte agli organi amministrativi regionali indicati dalla norma - sono del tutto privi di autonomia e significato una volta caduta la disposizione che prevede l'obbligo per le regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 1
co. 3
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art.
co. 6
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 1
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte