Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Rinvio espresso della norma impugnata all'art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo del decreto legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro - Ricorso della Regione Calabria - Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191 del 2009 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Rinvio espresso della norma impugnata all'art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo del decreto legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro - Ricorso della Regione Calabria - Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191 del 2009 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria - impugnato dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L'art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l'attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l'eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - disposizione che descrive una fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria - impugnato dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delega n. 42 del 2009 sarebbe stata parzialmente abrogata, e comunque modificata, dalla legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 77 e seguenti), ovvero dal testo normativo cui la norma impugnata rinvia espressamente per definire il proprio campo applicativo e inoltre perché la legge n. 191 del 2009 avrebbe direttamente formulato previsioni sovrapponibili all'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011, introducendo in tal modo una revoca parziale della delega originariamente conferita. L'art. 2 della legge n. 191 del 2009 non si pone in linea di collisione con la legge delega e con la norma impugnata, ma definisce i presupposti di applicabilità di quest'ultima, perché stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad elaborare un piano di rientro e le condizioni in presenza delle quali il Governo possa procedere a nominare il Presidente della Giunta commissario ad acta per l'attuazione del piano. La norma impugnata ne recepisce il contenuto; la circostanza che l'art. 2 del d.lgs. n. 149 del 2011 operi un costante rinvio all'art. 2 della legge n. 191 del 2009 dimostra che tra i due assetti normativi non vi è conflitto, ma continuità. Alla luce del rapporto di integrazione tra le norme in questione, e comunque della alterità dei piani su cui esse intervengono, deve escludersi, pertanto, che si sia verificata l'eventualità prospettata dalle regioni ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte