Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria - Asserito contrasto con il principio e criterio direttivo posto dall'art. 17 della legge delega secondo cui tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, Cost., rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Calabria - Asserito contrasto con il principio e criterio direttivo posto dall'art. 17 della legge delega secondo cui tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, Cost., rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (in tema di meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed Enti locali), impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per ritenuto eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lett. e), della legge n. 42 del 2009, poiché invece la delega consente l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli "organi di governo" delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (in tema di meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed Enti locali), impugnato dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per ritenuto eccesso di delega, rispetto a quanto consentito dall'art. 17, lett. e), della legge n. 42 del 2009, poiché invece la delega consente l'introduzione di meccanismi automatici sanzionatori degli "organi di governo" delle Regioni: ciò è indiscutibile, posto che tali misure scattano «nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione», oltre che agli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 2
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 3
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte