Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37307  37308  37309  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Lazio - Asserita sovrapposizione del legislatore alla valutazione di esclusiva competenza del Capo dello Stato, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per procedere alla rimozione e allo scioglimento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione; peraltro, l'articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di "grave dissesto finanziario" sviluppa, con coerenza, un principio espresso dall'art. 126 Cost., a vantaggio dell'autonomia costituzionale delle Regioni.

- Sul potere sanzionatorio, v. citata sentenza n. 50 del 1959.

- Sul coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004.

- Sull'attribuzione allo Stato del compito di assicurarne il pieno soddisfacimento di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 274 del 2003.

- In tema di potere sanzionatorio introdotto per mezzo della legge ordinaria, in coerenza con l'art. 126 Cost., v. citata sentenza n. 229 del 1989.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 1

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 2

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 3

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte