Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita carenza di indicazione di "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita carenza di indicazione di "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 126 della Costituzione, poiché essi non descriverebbero "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario, in quanto invece la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 126 della Costituzione, poiché essi non descriverebbero "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario, in quanto invece la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 1
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte