Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37307  37308  37309  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita carenza di indicazione di "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 126 della Costituzione, poiché essi non descriverebbero "fatti specifici e puntuali" così gravi da poter giustificare l'attivazione del rimedio straordinario, in quanto invece la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale, che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 1

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte