Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione del quadro costituzionale per effetto dell' "autoqualificazione" legislativa del grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione del quadro costituzionale per effetto dell' "autoqualificazione" legislativa del grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unità territoriale ma anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione avendo il legislatore proceduto ad "autoqualificare" il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost.; infatti la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 122 e 126 della Costituzione avendo il legislatore proceduto ad "autoqualificare" il grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost.; infatti la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. pone a presidio dell'autonomia regionale che rimane garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo legittimamente imposto alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte